

Statuto
Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta, Parma
(Allegato all’atto costitutivo 20 aprile 2000 notaio dott. Maria Paola Salsi e modificato dalle assemblee ordinarie 18 aprile 2002, 12 luglio 2006 e 18 luglio 2007)
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Articolo 1
E’ costituita nel Circondario del Tribunale di Parma la “CAMERA CIVILE”.
Articolo 2
La Camera Civile è una libera associazione forense, senza fini di lucro, con i seguenti scopi:
a) promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire, comunque, al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell’avvocatura; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e le parti; contribuire alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonchè degli utenti della giustizia;
b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati e di tutta l'avvocatura;
c) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
d) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, la continua ricerca della professionalità;
e) curare i rapporti con le istituzioni della Comunità Europea;
f) tenere i contatti con i Consigli dell’Ordine degli avvocati, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, per proposte ed iniziative, sempre nell’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile.
Articolo 3
La Camera Civile è composta da soci effettivi e soci onorari.
Possono essere soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività professionale, prevalentemente nel settore del diritto civile.
Sono soci fondatori i soci effettivi che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.
Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro impegno per i problemi di diritto e procedura civile e per l’associazione.
I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
Articolo 4
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al presidente dell’associazione e devono essere corredate dalle firme di presentazione di, almeno, tre soci effettivi.
Il richiedente deve dare atto di esercitare la professione e deve dichiarare l’esistenza di eventuali condanne penali e patteggiamenti, per delitti non colposi, e di sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio.
Articolo 5
La qualità di socio si perde per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) decadenza.
Articolo 6
Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente dell’Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della recezione della suddetta raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.
Articolo 7
E’ escluso dall’Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o, comunque, non tiene, nell’esercizio della professione e nella propria vita extra professionale, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni.
Il socio può chiedere di essere sentito personalmente.
Articolo 8
E’ dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.
La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10
L’assemblea:
a) delibera in merito all’operato del Consiglio Direttivo ed al Bilancio consuntivo;
b) delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile;
c) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.
Articolo 11
L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, a mezzo servizio postale o telefax, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
In seduta straordinaria l’Assemblea può essere convocata, ogni volta che ne sia ravvisata l’opportunità, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, ovvero dietro richiesta scritta almeno un terzo dei soci iscritti.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Non potranno partecipare all’Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.
Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell’Assemblea.
Articolo 12
Le candidature per il Consiglio direttivo sono individuali e devono essere presentate alla Segreteria dell’associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento della quota annuale.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea per la durata di un triennio, è composto da 9 membri, ed elegge al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo deve essere, normalmente, convocato almeno una volta al mese.
In caso di dimissioni e decadenza o di inadempimento protratto per un semestre, il Consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, 5 o più consiglieri, dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni.
L’assenza alla riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte durante un semestre solare determina automaticamente la decadenza del Consigliere, salvi i casi di giustificato impedimento. Qualora sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo, dovrà entro 30 giorni dal momento in cui si siano resi vacanti i posti di consigliere, convocare l’Assemblea per le elezioni suppletive relative ai posti vacanti.
Nel caso in cui si sia reso vacante un solo posto di consigliere e sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a designare, per cooptazione, un nuovo consigliere.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo:
a) dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 7 consiglieri, l’ammissione dei soci, previa verifica dell’iscrizione nell’albo;
b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci;
c) attua il programma di massima delle attività deliberate dall’Assemblea;
d) delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
e) delibera il bilancio consuntivo annuale (che verrà illustrato all’Assemblea dal Tesoriere);
f) autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con firma disgiunta anche del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, per l’esecuzione di particolari iniziative, può nominare commissioni.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi di urgenza), con l’indicazione dell’ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del Segretario e sottoscritte da questi e dal Presidente.
Articolo 16
Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.
Articolo 17
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dall’elezione, il proprio presidente.
Il Collegio si riunisce con preavviso di 8 giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
Il Collegio delibera a maggioranza.
Lo stesso decide sulle controversie insorte all’interno dell’Associazione con decisioni inappellabili.
Articolo 18
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l’unico interprete;
b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci, deliberati dal Direttivo;
c) proporre all’Assemblea, a tal fine - se del caso - da essa convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo, per gravi motivi o violazione dello Statuto, inerenti alla carica;
d) convocare l’Assemblea, nell’ipotesi di persistente inattività del Direttivo.
L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio, dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all’interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell’impugnazione, dopo aver sentito l’interessato.
Articolo 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione.
Articolo 20
In via transitoria, le funzioni ed i compiti del Consiglio Direttivo verranno svolte dall’Assemblea dei soci fondatori. I soci fondatori eleggeranno nel proprio seno, un coordinatore, che ne ha la rappresentanza legale, un segretario ed un tesoriere.
In via transitoria i nuovi soci saranno ammessi con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno due terzi più uno dei presenti.
Entro il 31/12/2000 dovrà essere convocata l’Assemblea per l’elezione del Direttivo.
A tali prime elezioni tutti i soci effettivi potranno presentare la loro candidatura, in deroga con quanto previsto dall’Articolo 9, comma 2°.
Articolo 21
La Camera Civile è autofinanziata dai contributi dei soci e da ogni altra entrata legittimamente pervenuta.
Articolo 22
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 23
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. La proposta di modificazione statutaria deve essere contenuta nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Articolo24
Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Camera Civile di Parma, costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e del D.P.R. 26/10/1972 n.633.
Il patrimonio della Camera Civile di Parma è costituito dai contributi degli associati, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che l’erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, a favore di ONLUS o di associazioni benefiche e/o volontario equiparate che perseguono la tutela e la promozione dei diritti civili.
Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi, senza fini di lucro, da designarsi dal congresso nazionale, salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.